L.R.
19 NOVEMBRE 2001, N. 28
"Testo
unico regionale per le foreste".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 28 novembre 2001, n. 58 – S.O. n. 1
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dei
principi fondamentali delle
leggi
dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina
organicamente
le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione
e
sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli
alberi,
della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto
idrogeologico.
2.
La presente legge promuove la gestione sostenibile delle
foreste
in aderenza ai criteri e principi individuati dalle
Conferenze
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa,
al
fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e
l'utilizzazione
degli ecosistemi forestali regionali garantendo le
funzioni
ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono.
3.
La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre
2000,
n. 353 concernente: "Legge-quadro in materia di incendi
boschivi",
detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento
dell'attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi
boschivi.
ARTICOLO
2
(Regolamento
di attuazione)
1.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore
della presente legge, approva il
regolamento di
attuazione,
di seguito denominato regolamento.
ARTICOLO
3
(Funzioni
e compiti in materia forestale)
1.
Sono di competenza regionale:
a)
l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale
regionale
(PFR), di cui all'art. 26;
b)
la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo
forestale
regionale di cui all'art. 25;
c)
l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e
sperimentazione
e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
d)
l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;
e)
l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare
la
conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del
bosco
e della flora;
f)
l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela
e
l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di
cui,
rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 12;
g)
il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e
lotta
attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano
regionale
previsto dall'art. 20;
h)
l'approvazione del Programma annuale degli interventi di cui
all'art.
27;
i)
il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 34;
j)
la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati
materiali
forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato
alla
lettera b) del comma 3 dell'articolo 37;
k)
la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di
vietare
l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo
quanto
indicato alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37.
2.
Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per
territorio
le Comunità montane ed i Comuni non ricadenti in
alcuna
comunità montana.
3.
Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:
a)
il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei
terreni
sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi
secondo
quanto indicato all'articolo 6;
b)
la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni
silvo-pastorali
dei Comuni e degli enti pubblici;
c)
la tabellazione delle strade e piste su cui è vietata la
circolazione
secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo
7;
d)
l'individuazione delle aree nelle quali è consentita la
circolazione
dei veicoli a motore per lo svolgimento di
manifestazioni
pubbliche e gare ai sensi del comma 6
dell'articolo
7;
e)
la tenuta dell'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo
10;
f)
l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della
presente
legge, secondo quanto indicato all'articolo 11;
g)
il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento
di
alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle
specie
erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo
quanto
indicato agli articoli 13 e 14, quando gli stessi alberi e le
stesse
specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4;
h)
l'autorizzazione all'impianto di talune specie arboree
secondo
quanto indicato all'articolo 15;
i)
l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 24.
4.
E' trasferito ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla
lett.
g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed
arbustive
ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al
D.M.
2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti
commerciali.
L'autorizzazione è subordinata al parere della
Comunità
Montana competente per territorio da rilasciarsi entro
30
giorni dalla richiesta.
5.
Sono delegate agli enti competenti per territorio:
a)
la tenuta dell'elenco delle ditte boschive di cui all'articolo 9;
b)
le funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la
esclusione
e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico di
cui
al comma 1, lett. a) dell'art. 4;
c)
l'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione
degli
interventi di cui al Capo II del Titolo II;
d)
il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale
forestale
di moltiplicazione di cui all'articolo 37;
e)
gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi di cui
all'articolo
23.
6. Salvo quanto previsto al comma 7, i
Comuni non
appartenenti
ad alcuna Comunità montana esercitano le
funzioni
di cui ai commi 3 e 5 affidandole ad una Comunità
montana
limitrofa in base ad apposita convenzione.
7. I Comuni di Perugia, Terni e Foligno per
l'espletamento delle
funzioni
di cui ai commi 3 e 5 possono avvalersi di una
Comunità
montana limitrofa in base ad apposita convenzione.
8. Per gli interventi che interessano il
territorio di competenza di
più
enti, le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5, sono
esercitate
dalla Comunità montana nel cui territorio ricade la
maggior
parte della superficie interessata.
TITOLO
I
TUTELA
DEL PATRIMONIO FORESTALE, DEGLI ALBERI E
DELLA
FLORA SPONTANEA
CAPO
I
NORME
DI TUTELA FORESTALE ED IDROGEOLOGICA
ARTICOLO
4
(Terreni
sottoposti a vincolo)
1. Sono disciplinati dalle norme del
presente capo:
a)
i terreni vincolati per scopi
idrogeologici individuati a norma
del
Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e
successive
integrazioni e modificazioni;
b) i boschi secondo la definizione di cui
all'art.5.
ARTICOLO
5
(Definizione
di bosco)
1. Costituisce bosco o foresta ogni
appezzamento di terreno di
superficie
maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza
complessiva,
misurata al piede delle piante di confine, non
inferiore
a venti metri, in cui sia presente una
copertura
arborea
forestale superiore al venti per cento.
2.
Si considerano bosco:
a) i castagneti da frutto;
b) le superfici boscate che, a seguito di
interventi selvicolturali o
di
danni per calamità naturali o per incendio, presentano una
copertura
arborea forestale anche inferiore al venti per cento;
c) i
terreni imboschiti o rimboschiti
in qualsiasi stadio di
sviluppo;
d) le
radure e tutte le superfici di
estensione inferiore a
2.000
mq. che interrompono la continuità del
bosco.
3. Non si considerano bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno o
da frutto;
b) i giardini o parchi urbani;
c) i boschi ricadenti nelle aree indicate
al comma 2 dell'art. 146
del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.
4.
Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale
su
apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in
terreni
non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di
legno.
La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
ARTICOLO
6
(Autorizzazioni)
1. Nei terreni sottoposti a vincoli per
scopi idrogeologici e nei
boschi,
tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad
autorizzazione
secondo le norme del regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate
dall'ente competente per
territorio,
assegnando la responsabilità del procedimento ad
un
tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura
dell'intervento
da realizzare e abilitato all'esercizio della
professione
quando l'abilitazione sia prevista dalle norme
vigenti.
3.
L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche
proposte
non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di
danno
pubblico per perdita di stabilità, erosione,
denudazione
o turbamento del regime delle acque.
ARTICOLO
7
(Divieti)
1. Nei boschi sono vietati:
a) la trasformazione in altre qualità di coltura,
salvo la
realizzazione
di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con
le
modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al
comma
2;
b) il taglio a raso dei boschi di alto
fusto, comprese le fustaie di
origine
agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa
fitosanitaria
o disposti dalla regione per altri motivi;
c) la conversione dei boschi governati o
avviati all'alto fusto in
boschi
governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla
difesa
fitosanitaria;
d) lo sradicamento delle piante di alto
fusto e delle ceppaie.
2.
Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7
dell'art.
15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono
essere
effettuati interventi di compensazione ambientale,
mediante
realizzazione di un imboschimento per una superficie
pari
a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del
proponente,
da realizzare nell'ambito del Comune interessato o
dei
Comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un
contributo
di onere equivalente al costo presunto
dell'imboschimento
da versare alla Regione e finalizzato ad
interventi
di miglioramento del patrimonio boschivo,
privilegiando
quelli di imboschimento. A garanzia
dell'esecuzione
degli interventi compensativi l'istante deve
presentare
all'ente competente per territorio una cauzione o
una
garanzia fideiussoria per come indicato all'art. 10 della
legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 2.
3.
La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per
esigenze
di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di
sperimentazione
e ricerca, è vietata:
a) sulle strade di accesso o servizio
all'attività
agro-silvo-pastorale
e su quelle realizzate per esigenze di
pubblica
utilità, qualora siano contrassegnate da apposite
tabelle
indicanti il divieto di transito;
b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui
viali parafuoco e sulle piste
di
esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;
c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei
corsi d'acqua e nelle
fasce
ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a
destinazione
agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte
e
quelle denudate.
4.
Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la
circolazione
dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a),
provvedono
gli enti competenti per territorio sulla base delle
indicazioni
delle amministrazioni comunali.
5.
In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la
circolazione
e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati
alle
lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi
dimoranti
e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia
munito
di apposito contrassegno.
6.
Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per
territorio
individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della
presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita
la
circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di
manifestazioni
pubbliche e gare, disponendo le relative cautele
ed
impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il
ripristino
dei luoghi interessati.
7.
La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è
consentita
all'esterno della sede viaria per una fascia di
larghezza
non superiore a un metro e mezzo.
ARTICOLO
8
(Rinvio
al regolamento)
1.
Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni
e per l'invio delle comunicazioni sono disciplinati
dal
regolamento.
2.
Il regolamento prevede:
a)
norme generali per la realizzazione e progettazione di
interventi
selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei
piani
di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali;
b)
modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei
boschi
e relative norme particolari per i boschi governati a
ceduo
e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;
c)
norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le
proprietà
collettive;
d)
norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni
saldi;
e)
norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di
destinazione
d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere
e
per la realizzazione di discariche controllate;
f)
norme per l'esercizio del pascolo;
g)
norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti,
per
i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi
di
Natale;
h)
norme relative alla viabilità rurale e forestale;
i)
norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a
rete;
j) norme per i progetti speciali e di ricerca;
k)
ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla
definizione
di bosco.
3.
Gli interventi selvicolturali disciplinati nel regolamento, salvo
che
non sia ivi diversamente disposto, sono considerati tagli
colturali
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. c)
dell'art.152
del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
ARTICOLO
9
(Ditte
boschive)
1.
E' istituito presso ciascun ente competente per territorio
l'elenco
delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso,
idonee
all'utilizzazione dei boschi per conto terzi.
2.
In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento
l'elenco
è suddiviso nelle seguenti tre fasce:
a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di
qualsiasi estensione di
bosco;
b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di
superfici inferiori a dieci
ettari
per singola proprietà;
c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di
superfici inferiori a due
ettari
per singola proprietà.
3.
Il regolamento disciplina:
a) le modalità di tenuta dell'elenco;
b) le modalità di iscrizione all'elenco e
di rinnovo, sospensione
e
revoca dell'idoneità.
4.
Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è
consentita
previa presentazione di certificato equipollente
rilasciato
dall'amministrazione regionale di provenienza, o di
certificato
di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale
del
Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla
locale
Camera di commercio industria e artigianato.
ARTICOLO
10
(Elenco degli operatori forestali)
1.
E' istituito presso ogni ente competente per territorio l'elenco
degli
operatori forestali.
2.
Agli iscritti all'elenco è rilasciato un patentino, esente da
tasse,
valido su tutto il territorio regionale.
3.
Il regolamento disciplina:
a) le modalità di tenuta dell'elenco;
b) le modalità di iscrizione all'elenco e
di rinnovo, sospensione
e
revoca dell'idoneità.
4. Le ditte boschive iscritte all'elenco di
cui all'art. 9, per le
operazioni
di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con
la
motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in
possesso
dell'apposito patentino, pena la revoca dell'idoneità.
5.
In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 non è
richiesto
il patentino:
a) per i proprietari o possessori che
provvedono in proprio agli
approvvigionamenti
legnosi con lo scopo di soddisfare i
fabbisogni
dell'azienda agricola;
b) per il taglio dei boschi da parte degli
aventi diritto all'uso
civico
di legnatico.
ARTICOLO
11
(Contenzioso
forestale)
1.
Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della
presente
legge può essere presentato ricorso all'ente
competente
per territorio.
2.
Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, ogni ente
competente
per territorio istituisce, entro novanta giorni
dall'entrata
in vigore della presente legge, un organo collegiale
denominato
Commissione per il contenzioso forestale (CCF),
composto
da almeno tre membri esperti rispettivamente in
materia
forestale, in materia agronomica ed in materia
giuridica.
3.
La Commissione per il contenzioso forestale esprime parere
sui
ricorsi presentati.
4.
La nomina dei componenti delle singole Commissioni ed il
funzionamento
delle stesse è disciplinata dall'ente competente
per
territorio.
CAPO
II
PROTEZIONE
DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA
ARTICOLO
12
(Alberi
sottoposti a tutela)
1.
Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree
sottoposte
a tutela.
2. Gli alberi appartenenti alle specie di
cui al comma 1, siano
essi
isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque
non
ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti
dall'Ente
competente per territorio quando presentano una o
più
delle seguenti peculiarità:
a)
hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e
portamento;
b)
sono parte essenziale e peculiare di un complesso
paesaggistico
tradizionale;
c)
ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi
di
culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo
libero.
3.
Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura
l'aggiornamento
in collaborazione con gli enti competenti per
territorio
sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel
comma
2.
4.
Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse,
in
relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico,
scientifico
e monumentale, indipendentemente dalla specie di
cui
al comma 1, sono indicati in specifico elenco
istituito dalla
Giunta
regionale entro un anno dall'entrata in vigore della
presente
legge.
5.
Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché
agli
impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4
dell'art.
5.
ARTICOLO
13
(Abbattimento
e spostamento degli alberi)
1.
L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma
4
dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per
inderogabili
esigenze di pubblica utilità o incolumità.
2.
L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al
comma
2 dell'art. 12 possono essere autorizzati
esclusivamente
per evitare il danneggiamento di opere
esistenti,
sia pubbliche che private, per accertata
compromissione
dello stato vegetativo, nonché per inderogabili
esigenze
di pubblica utilità o incolumità.
3.
L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle
specie
indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12, diversi
da
quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono
consentiti
per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e
miglioramento
fondiario in attuazione di progetti autorizzati in
base
alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di
opere
esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le
motivazioni
indicate al comma 2.
4.
Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2
sono rilasciate
dall'ente
competente per territorio previo sopralluogo che
accerti
l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono
subordinate
al reimpianto di esemplari appartenenti a specie
indicate
nel regolamento di attuazione, secondo modalità,
tempi
e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione
stesso.
5.
Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle
potature
ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei
boschi.
6.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate
secondo
quanto indicato all'articolo 3 comma 3, lett. g) e
comma
4 .
ARTICOLO
14
(Specie
erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative
autorizzazioni)
1.
Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed
arbustive
delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento
ed
il commercio.
2.
Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per
scopi
scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie
erbacee
ed arbustive di cui al comma 1.
3.
E' consentita la raccolta di muschi fino ad un chilogrammo
giornaliero
a persona. La raccolta di quantitativi superiori è
soggetta
ad autorizzazione, esclusivamente per le attività
economiche
del settore. La raccolta non può essere autorizzata
in
zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con
pendenze
superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova
formazione,
in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone
percorse
da incendio.
4.
Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate
nel
regolamento, per costruzioni edilizie per opere di
trasformazione
e miglioramento fondiario, in attuazione di
progetti
autorizzati in base alle normative di settore, o per
evitare
il danneggiamento di opere esistenti nonché per
inderogabili
esigenze di pubblica utilità.
5.
Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle
specie
protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali
pratiche
agro-silvo-pastorali.
6.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate
secondo
quanto indicato all'art. 3 comma 3, lett. g) e comma 4.
ARTICOLO
15
(Imboschimenti,
rimboschimenti e impianti di arboricoltura)
1.
Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di
arboricoltura
da legno sono vietate la piantagione e la semina
di
specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco
allegato
al regolamento.
2.
I rimboschimenti e gli imboschimenti con specie diverse
possono
essere realizzati, previa autorizzazione dell'ente
competente
per territorio, per l'attuazione di progetti
sperimentali,
se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca
pubblici.
3.
Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a
cinquecento
metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre,
specie
arboree diverse da quelle indicate nell'elenco di cui al
comma
1, salvo l'autorizzazione dell'ente competente per
territorio.
ARTICOLO
16
(Iniziative
naturalistiche)
1.
La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la
conoscenza,
la valorizzazione, la conservazione e la tutela del
bosco
e della flora.
2.
Per la promozione delle iniziative di cui al comma 1 sono
concessi
contributi in conto capitale ad enti pubblici,
associazioni
ed organismi scolastici per la realizzazione di:
a)
attività di interesse naturalistico - ambientale;
b)
attività promozionali;
c)
interventi di iniziativa pubblica per la sistemazione ed il
miglioramento
di aree verdi.
3.
I contributi sono concessi entro i seguenti limiti della spesa
ammessa:
a)
fino al cento per cento per le iniziative degli enti od organismi
pubblici;
b) fino al cinquanta per cento per le
iniziative degli altri
beneficiari.
4.
I contributi concessi sono liquidati previa presentazione da
parte
dei beneficiari del certificato di regolare esecuzione dei
lavori
o del rendiconto di spesa supportato dai documenti
giustificativi.
5.
La Giunta regionale disciplina termini e modalità dei
procedimenti
amministrativi di cui al presente articolo,
compreso
il riparto dei fondi fra le varie attività ed i criteri per
l'assegnazione
dei contributi.
CAPO
III
PREVISIONE,
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI
INCENDI
BOSCHIVI
ARTICOLO
17
(Organi
di indirizzo e coordinamento)
1.
Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi
boschivi, sono istituiti il Comitato regionale consultivo e
la
Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui al comma
3
dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
ARTICOLO
18
(Comitato
regionale consultivo)
1.
Il Comitato, nominato con Decreto del Presidente della
Giunta
regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente
legge, ha sede presso la Giunta regionale ed è
composto
da:
a)
due rappresentanti del Servizio regionale Programmazione
forestale,
faunistico-venatoria ed economia montana, di cui uno
con
funzioni di Presidente;
b)
un rappresentante del Servizio regionale Protezione civile e
prevenzione
dai rischi;
c)
un rappresentante dell'Unione nazionale Comunità ed enti
montani;
d)
un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
e)
un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f)
un rappresentante della Prefettura di Perugia;
g)
un rappresentante della Prefettura di Terni;
h)
un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali
protette;
i)
un rappresentante della Provincia di Perugia;
j)
un rappresentante della Provincia di Terni.
2.
Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito
di:
a)
presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio
delle
funzioni di indirizzo e coordinamento;
b)
presentare proposte per la revisione del Piano forestale
regionale
relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;
c)
presentare proposte per la redazione del Piano regionale di
cui
all'art. 20;
d)
proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a
diversi
livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro
gli incendi boschivi;
e)
proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei
cittadini
in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi.
ARTICOLO
19
(Sala
operativa unificata permanente)
1.
E' istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di
cui
all'art. 17 con il compito di assicurare il coordinamento,
anche
per via telematica, delle strutture regionali con quelle
statali
nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva
contro
gli incendi boschivi previste dal Piano regionale di cui
all'art.
20.
2.
Spetta in particolare alla SOUP:
a)
coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi
richiedendo
l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi
appartenenti
ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal
Piano
regionale di cui all'art. 20;
b)
chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU)
l'intervento
della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al
comma
2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
c)
rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi.
3.
Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito
della
SOUP, dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo
forestale
dello Stato.
4.
L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP
sono
stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e
sottoscritto
fra la Regione dell'Umbria - Servizio
programmazione
forestale, faunistico-venatoria ed economia
montana
e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi, il
Coordinamento
regionale del Corpo forestale dello Stato e
l'Ispettorato
regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ARTICOLO
20
(Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli
incendi boschivi)
1.
La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21
novembre
2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli
indirizzi
del Piano forestale regionale, il Piano regionale di
previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Il
Piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre
di
ogni anno.
2.
Il Piano regionale costituisce il documento unico di
programmazione
regionale delle attività di previsione,
prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i
soggetti
coinvolti devono attenersi.
3.
Il Piano regionale individua:
a)
le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b)
le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente,
rappresentate
con apposita cartografia;
c)
le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con
apposita
cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle
tipologie
di vegetazione prevalenti;
d)
i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei
dati
anemologici e dell'esposizione ai venti;
e)
gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e
sinottica;
f)
le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio
nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle
lettere
c) e d);
g)
gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi
boschivi
anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h)
la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e
delle
risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva
contro
gli incendi boschivi;
i)
la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei
tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di
approvvigionamento
idrico;
l)
le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del
bosco,
con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario
inadempiente in particolare nelle aree a più elevato
rischio;
m)
le esigenze formative e la relativa programmazione;
n)
le attività informative;
o)
la previsione economico-finanziaria delle attività previste
nello
stesso nonché le modalità di assegnazione di un premio
incentivante
per gli operatori antincendi boschivi come previsto
dall'art.
7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
p)
i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito
dell'organizzazione
delle attività antincendi boschivi e ne
stabilisce
le modalità di attivazione;
q)
le Comunità Montane che operano nei Comuni non
ricompresi
in alcuna di esse, al fine della lotta attiva contro gli
incendi
boschivi;
r)
la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi
e
delle funzionalità del Sistema Informativo Antincendi Boschivi
Integrato
(SIAIBI) di cui al comma 4 dell'art.25.
4.
Il Piano prevede inoltre:
a)
un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori
delle
aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi,
sentito
il Corpo forestale dello Stato;
b)
un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi
dell'art.
8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per i
parchi
naturali e le riserve naturali dello Stato.
ARTICOLO
21
(Campagna
annuale antincendio)
1.
Il Dirigente del Servizio programmazione forestale,
faunistico-venatoria
ed economia montana, sulla base
dell'andamento
climatico stagionale, determina con proprio atto
da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria,
le
date di apertura e di chiusura della campagna annuale
antincendio,
nonché l'inizio e il termine del periodo di grave
pericolosità,
al fine della predisposizione delle misure di
prevenzione
previste dal piano di cui all'art. 20 e della
osservanza
delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3
dell'art.
24.
ARTICOLO
22
(Volontari)
1.
La Giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra le
Comunità
montane e le associazioni di volontariato, in
conformità
alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e tra le
Comunità
montane e i Comuni, al fine di assicurare l'intervento
di
squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal Piano
di
cui all'art. 20.
ARTICOLO
23
(Lotta
attiva contro gli incendi boschivi)
1.
Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi con
l'esclusione
di quelli effettuati con mezzi aerei sono delegati,
alle
Comunità montane le quali operano anche
nei Comuni
non
ricompresi in alcuna Comunità montana secondo
l'aggregazione
stabilita dal Piano regionale.
2.
Per gli interventi di cui al comma 1 le Comunità montane
possono
impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero
territorio
regionale e, sulla base di intese promosse dalle
regioni
interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.
3.
In attuazione di quanto indicato all'articolo 20, comma 3,
lettera
p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di
programma
anche aventi validità pluriennale con il Corpo
forestale
dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
ARTICOLO
24
(Prescrizioni
e divieti)
1.
E' vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, usare
apparecchi
a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere
mozziconi
o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in
una
fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri.
La
Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente
comma
in presenza di particolari condizioni climatiche.
2.
Deroghe specifiche a quanto indicato al comma 1 possono
essere
autorizzate dagli enti competenti per territorio, per
l'accensione
di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato
sottoposte
a sorveglianza.
3.
Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel Piano
regionale
ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della legge 21
novembre
2000, n. 353.
4.
Restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della
legge
21 novembre 2000, n.353 con le relative sanzioni.
TITOLO
II
FORESTAZIONE
PUBBLICA
CAPO
I
FUNZIONI
RISERVATE ALLA REGIONE
ARTICOLO
25
(Sistema
informativo forestale)
1.
Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base
conoscitiva
indispensabile per:
a)
la redazione del Piano Forestale Regionale di cui all'articolo
26
e del Piano regionale di cui all'articolo 20;
b)
la programmazione e pianificazione forestale a livello
comprensoriale;
c)
il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei boschi;
d)
le analisi, gli studi e gli interventi che interessano i boschi.
2.
Il SIFOR si compone dei seguenti archivi principali:
a)
la carta forestale regionale;
b)
l'inventario forestale regionale;
c)
la carta della viabilità di interesse forestale e dei punti
d'acqua
utili ai fini antincendio;
3.
La Regione cura il periodico aggiornamento degli archivi di
cui
al comma 2, prevedendo in particolare la ripetizione
dell'inventario
forestale regionale con cadenza decennale.
4.
Il SIFOR è integrato dagli archivi e dalle procedure del SIAIBI.
ARTICOLO
26
(Piano
forestale regionale)
1.
Il Piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da
conseguire
e le azioni prioritarie relative al miglioramento del
patrimonio
forestale pubblico e privato, tenendo conto degli
obiettivi
della tutela ambientale e dello sviluppo
socio-economico
delle popolazioni interessate. Il PFR
costituisce
il quadro di riferimento per i piani pluriennali di
opere
e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti
comunitari
inerenti il settore forestale.
2.
Il PFR è approvato dal Consiglio
regionale su proposta della
Giunta.
Esso ha durata decennale e rimane comunque in
vigore
fino all'approvazione del nuovo PFR.
3.
Il PFR è attuato con i Programmi annuali di cui all'art. 27.
ARTICOLO
27
(Programma
annuale)
1.
Per l'attuazione delle finalità di cui al presente capo la Giunta
regionale
approva il Programma annuale degli interventi entro il
30
giugno di ogni anno per l'anno successivo.
2.
Il Programma individua gli indirizzi operativi cui devono
attenersi
le Comunità montane nella predisposizione dei
progetti
esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche
agli
interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro -
forestale
di proprietà pubblica di cui al capo
terzo.
CAPO
II
INTERVENTI
DELEGATI IN ATTUAZIONE DEL PIANO
FORESTALE
REGIONALE
ARTICOLO
28
(Interventi)
1.
L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione
degli
interventi diretti al potenziamento, al
miglioramento, alla
valorizzazione
ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale
in
attuazione del PFR sono delegati alle Comunità montane.
2.
Sono delegati, in particolare, gli interventi nei seguenti settori:
a)
agro-silvo-pastorale;
b)
sistemazione idraulico-forestale;
c)
difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e
dell'equilibrio
ecologico;
d)
prevenzione dagli incendi;
e)
vivaistica;
f)
faunistica;
g)
tartuficoltura.
3.
Le Comunità montane attuano gli interventi di
cui al comma
1,
previa convenzione, anche nei territori di Comuni non
appartenenti
ad alcuna Comunità montana, secondo le
indicazioni
del Programma annuale di cui all'art. 27.
4.
Gli interventi di cui al comma 2,
possono essere realizzati
anche
nei territori non appartenenti ad enti pubblici previa
convenzione
con i proprietari dei terreni interessati.
5.
Per interventi che riguardino territori di due o più Comunità
montane,
le stesse stipulano intese per la presentazione di
progetti
comuni a carattere interzonale.
6.
Le opere realizzate ai fini del presente articolo sono
dichiarate
di pubblica utilità e sono a totale carico del bilancio
regionale.
ARTICOLO
29
(Programmi
degli interventi)
1.
Le Comunità montane, entro il trenta settembre di ogni anno
per
l'anno successivo, presentano alla Giunta regionale, per
l'approvazione
i Programmi degli interventi, redatti in conformità
al
Programma annuale di cui all'art. 27.
2.
Nei Programmi di cui al comma 1 possono essere
ricompresi
l'acquisto di macchine ed attrezzature e il
ripristino
o
la costruzione di immobili funzionali allo svolgimento degli
interventi
delegati.
ARTICOLO
30
(Progetti
speciali)
1.
La Regione può affidare alle Comunità montane la
predisposizione
e la realizzazione di progetti speciali, attinenti
gli
interventi di cui all'art. 28 previsti dalle normative statali e
comunitarie.
CAPO
III
GESTIONE
DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DI
PROPRIETA'
PUBBLICA
ARTICOLO
31
(Amministrazione
e gestione del patrimonio agroforestale)
1. L'amministrazione del patrimonio
agroforestale di proprietà
pubblica
è svolta nel rispetto degli indirizzi del PFR.
2.
La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di
durata
minima decennale, redatti in conformità al PFR, ai piani
pluriennali
di sviluppo socio economico di cui all'art. 28 del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed agli indirizzi fissati
dalla
Giunta regionale.
3.
Gli enti pubblici devono destinare almeno il dieci per cento
dei
ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione
dei
beni forestali di proprietà, ad interventi di pianificazione,
conservazione,
miglioramento e potenziamento dei propri
boschi,
iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione
dell'ente
proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.
TITOLO
III
FORESTAZIONE
PRIVATA
ARTICOLO
32
(Sostegno
e sostituzione)
1.
La Regione promuove la pianificazione per la gestione
sostenibile
delle risorse forestali definendo metodologie di
elaborazione,
controllo dell'applicazione e di riesame periodico
dei
piani di gestione forestale.
2.
Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese
da
soggetti privati è attuato nell'ambito
dei regimi di aiuto
previsti
dalla normativa comunitaria di settore, conformemente
agli
strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione
Europea.
3.
Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali
gli
enti competenti per territorio possono sostituirsi nella
gestione
dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di
degrado,
tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio
forestale
limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione
di
detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di
pianificazione
e miglioramento dei boschi.
TITOLO
IV
VIVAISTICA
CAPO
I
DISCIPLINA
ARTICOLO
33
(Finalità
ed ambito di applicazione)
1.
Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di
salvaguardare
e tutelare la biodiversità vegetale e le
caratteristiche
genetiche del patrimonio forestale e degli habitat
naturali
della Regione, nonché di migliorare e controllare la
qualità
genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per
scopi
forestali, in attuazione della legge 22 maggio 1973, n.
269
e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14
febbraio
1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti
le
misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri
di
organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
2.
Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale
forestale
di moltiplicazione prodotto, commercializzato o
comunque
distribuito all'interno del territorio regionale, da
utilizzare
per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di
arboricoltura
da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate
ed
interventi di recupero e ripristino ambientale.
3.
Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si
applicano
le disposizioni del presente capo.
ARTICOLO
34
(Autorizzazione
alla produzione e vendita)
1.
La produzione e la vendita del materiale forestale di
moltiplicazione
di cui all'art. 33 è subordinata al possesso di
specifica
autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale,
distinta
per la produzione e vendita o per la sola vendita.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il
parere
della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui
all'art.
35 e previo pagamento della tassa di concessione
regionale
prevista dalla normativa vigente.
ARTICOLO
35
(Commissione
tecnico-consultiva)
1.
E' istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle
attività
vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito
nominata
Commissione tecnico-consultiva.
2.
La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta
regionale
ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti
argomenti:
a)
sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle
professionalità
di cui dispongono le ditte richiedenti
l'autorizzazione
alla produzione e vendita di cui all'art. 34;
b)
sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle
autorizzazioni
su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito
di
accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di
commercializzazione
e presso gli stabilimenti;
c)
sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e
delle
piante da seme nel Libro regionale dei boschi, degli
arboreti
e delle piante da seme, di cui all'art. 38;
d)
sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel
Libro
regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da
seme,
di cui all'art. 38;
e)
sulle richieste di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da
seme
dei materiali di base iscritti nel Libro regionale;
f)
sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle
specie
indicate nel regolamento per la realizzazione di
imboschimenti
o filari;
g)
sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o
in
parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente
finale
a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione
specifici.
ARTICOLO
36
(Adempimenti)
1.
I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui
all'art.
33 sono tenuti a comunicare all'ente competente per
territorio
entro il trenta settembre di ogni anno la consistenza
del
materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti.
2.
I possessori di autorizzazione di cui all'art. 34 devono tenere,
per
ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di
carico
e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento.
ARTICOLO
37
(Certificazione)
1.
Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 non
può
essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non
provvisto
di certificato di provenienza o di identità clonale
rilasciato
dall'ente competente per territorio.
2.
La produzione, commercializzazione o distribuzione a
qualsiasi
titolo di piantine micorrizate con funghi del genere
Tuber
(tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare
le
norme della presente legge per quanto riguarda la
certificazione
della pianta simbionte. Inoltre, deve essere
certificata
la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di
riconoscimento
approvate dalla Giunta regionale.
3. L'utilizzo di materiale di
moltiplicazione di cui all'art. 33,
proveniente
da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso
con
le seguenti prescrizioni:
a)
ferma restando la certificazione di cui al comma 1 non vi è
alcuna
ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia
provenienza
ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;
b)
non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione
appartenente
alla categoria "identificato alla fonte" ai sensi
della
Direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza
risulti
ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a), salvo
deroga
concessa dalla Regione su motivata richiesta
dell'interessato;
c)
la Regione, su proposta della Commissione tecnico -
consultiva,
si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione
alla
Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o
in
parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a
fini
di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici,
nel
rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
4.
Per il materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33 proveniente
da
altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione
europea,
è valida la certificazione rilasciata dalla competente
amministrazione
di provenienza.
5.
Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi
internazionali
e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione
e
l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle
vigenti
disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la
commercializzazione
e l'impiego di materiale forestale di
moltiplicazione
di cui all'art. 33 e di origine esterna ai Paesi
dell'Unione
europea, può essere autorizzata dalla Regione su
richiesta
dell'interessato esclusivamente per ragioni di
sperimentazione
e ricerca, dietro presentazione di certificato di
provenienza
rilasciato dalle competenti autorità del Paese di
origine,
dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di
produzione.
ARTICOLO
38
(Libro
regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da
seme
e Registro Regionale dei cloni forestali)
1.
I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono
iscritti
nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle
piante
da seme, di seguito nominato Libro regionale.
2.
I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel
regolamento
utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel
Registro
regionale dei cloni forestali, di seguito nominato
Registro
regionale.
ARTICOLO
39
(Rinvio
al regolamento)
1.
Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente
capo
il regolamento stabilisce:
a)
la composizione della Commissione tecnico - consultiva;
b)
le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;
c)
le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di
identità
clonale;
d)
le modalità per la redazione del cartellino identificativo del
materiale;
e)
le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del
Libro
regionale e del Registro regionale di cui all'art. 38,
nonché
le norme per stabilire le modalità gestionali dei
materiali
di base iscritti nello stesso Libro regionale e le
modalità
per la raccolta di materiale di moltiplicazione;
f)
gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione,
l'immagazzinamento,
il trasporto, l'allevamento e la
conservazione;
g)
le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e
controllo.
CAPO
II
VIVAIO
FORESTALE REGIONALE
ARTICOLO
40
(Vivaistica
pubblica )
1.
La Regione può avvalersi dell'azienda vivaistica costituita ai
sensi
dell'art. 112 comma 6 della legge regionale 2 marzo
1999,
n. 3 per la realizzazione di interventi ed azioni finalizzati al
miglioramento
e potenziamento della vivaistica a finalità
pubblica
ed alla salvaguardia della biodiversità e degli ecotipi
locali.
TITOLO
V
FINANZIAMENTO
DELLE FUNZIONI E CRITERI DI
RIPARTIZIONE
ARTICOLO
41
(Finanziamento
delle funzioni conferite)
1.
Quando non diversamente specificato, il finanziamento per lo
svolgimento
delle funzioni conferite agli enti competenti per
territorio,
nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente
legge,
è assicurato:
a)
per le funzioni di competenza delle
Comunità montane, con
gli
stanziamenti previsti nel Fondo per la gestione delle funzioni
conferite
dalla Regione alle Comunità montane, istituito con
legge
regionale 9 marzo 2000, n. 19 e allocato nella unità
previsionale
di base 7.1.002 denominata "Gestione del
patrimonio
agro-forestale e bonifica montana" del bilancio
regionale
di previsione 2001;
b)
per le funzioni di competenza dei Comuni, con gli
stanziamenti
disponibili per le spese per la gestione delle
funzioni
conferite dalla Regione ai Comuni non appartenenti ad
alcuna
Comunità montana, nella unità previsionale di base
7.1.002
denominata "Gestione del Patrimonio agro-forestale e
bonifica
montana" del bilancio di
previsione 2001, la cui
ripartizione
è effettuata con i criteri previsti per il riparto del
fondo
di cui alla lett. a).
ARTICOLO
42
(Finanziamento
di iniziative naturalistiche)
1.
Al finanziamento delle iniziative naturalistiche previste dall'art.
16,
si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'unità
previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi
in materia
di
forestazione ed economia montana" del bilancio regionale di
previsione
2001.
2.
Le risorse disponibili nella unità previsionale di base 7.1.002
denominata
"Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica
montana"
del bilancio regionale di previsione 2001, per gli
interventi
di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49,
confluiscono
nella unità previsionale di base 7.2.002
denominata
"Interventi in materia di forestazione ed economia
montana"
per gli interventi di cui al comma 1.
ARTICOLO
43
(Finanziamento
del Piano regionale di prevenzione ed
estinzione
degli incendi. Criteri di erogazione e di
rendicontazione)
1.
Al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 20,
compresi
gli interventi di spegnimento effettuati dalle Comunità
montane,
si provvede con gli stanziamenti previsti per la legge
regionale
4 agosto 1987, n. 37 nell'unità previsionale di base
7.1.001
denominata "Attività di prevenzione e repressione degli
incendi"
del bilancio regionale di previsione 2001.
2.
I fondi assegnati alle Comunità montane possono essere
erogati
in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per
cento
del loro ammontare complessivo.
3.
Il rimborso alle Comunità montane è determinato in via
definitiva
sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta
ammissibile.
4.
I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in
detrazione
alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi
finanziari.
ARTICOLO
44
(Finanziamento
delle materie di competenza della Regione)
1.
Alle spese occorrenti per l'attuazione di quanto previsto al
comma
1 lettere a), b) e c) dell'art. 3, nonché per l'attuazione di
ogni
altra iniziativa regionale prevista dal PFR, si fa fronte con
le
disponibilità
presenti nella unità previsionale di base 7.1.002
denominata
"Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica
montana"
del bilancio regionale 2001 attraverso l'istituzione del
Fondo
per la predisposizione del Piano forestale regionale e
per
le azioni di iniziativa regionale in esso
previste.
ARTICOLO
45
(Finanziamento
degli interventi delegati in attuazione del Piano
forestale
regionale)
1.
I Programmi di cui all'art. 29 sono finanziati dal fondo per gli
interventi
delle Comunità montane, istituito con legge regionale
9
marzo 2000, n. 19 e collocato nella unità previsionale di base
7.2.002
denominata "Interventi in materia di forestazione ed
economia
montana" del bilancio regionale di previsione 2001,
la
cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste
all'art.
9 comma 4 della legge istitutiva.
ARTICOLO
46
(Finanziamento
delle attività di vivaismo pubblico)
1.
Al finanziamento delle attività di cui all'art. 40 si provvede
con
gli
stanziamenti previsti dalla unità previsionale di base 7.1.002
denominata
"Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica
montana"
per la legge regionale 23 marzo 2000, n. 25 del
bilancio
di previsione 2001.
ARTICOLO
47
(Finanziamento
anni successivi)
1.
Al finanziamento degli interventi di cui al presente titolo per
gli
anni
successivi al 2001, si provvede con le dotazioni finanziarie
all'uopo
predisposte dalla legge finanziaria regionale ai sensi
della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenendo conto
delle
previsioni recate dal bilancio pluriennale della Regione.
2.
La Giunta regionale è autorizzata, a norma della vigente
legge
regionale di contabilità e successive modificazioni ed
integrazioni,
ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio
regionale
di previsione sia in termini di competenza che di
cassa.
TITOLO
VI
NORME
FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO
48
(Sanzioni)
1.
Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge
e
per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento,
le
competenze amministrative in materia di sanzioni sono
attribuite
agli enti competenti per territorio nel rispetto delle
procedure
generali e speciali previste dalla legge 24 novembre
1981,
n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla
legge
regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive
integrazioni
e modificazioni.
2.
Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto
stabilito
dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
3.
Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o
arrecano
altri danni in violazione alle disposizioni del
regolamento
sono sottoposti al pagamento di una sanzione
amministrativa
pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore
delle
piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate
al
regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti
dall'ente
competente per territorio.
4.
Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle
violazioni
è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.
5.
Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto
indicato
al comma 4, l'ente competente per territorio, previa
diffida,
dispone l'esecuzione dei lavori a spese del
trasgressore.
6.
Coloro che violano le disposizioni di
cui alle lettere a), b) e c)
del
comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da '105 a '1.050 (pari a L.203.308
e
L.2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle
sanzioni
di cui al comma 3.
7.
Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in
violazione
delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1
dell'art.
7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione
amministrativa
pecuniaria da '25 a '50 (pari a L.48.407 e
L.96.814)
per ogni pianta o ceppaia.
8.
Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si
applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da '52 a '520
(pari
a L.100.686 e L.1.006.860).
9.
Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel
regolamento
o eseguono gli interventi in difformità alle
prescrizioni
imposte dall'ente competente per territorio sono
soggetti
all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria:
a)
da '5 a '25 (pari a L.9.681 e L.48.407) per:
1)
ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei
tagli;
2)
ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e
sgombero
delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o
danneggiati,
taglio ed eliminazione degli arbusti;
b)
da ' 5 a ' 25 (pari a L.9.681 e
L.48.407) per ogni capo di
bestiame
nei casi di divieto di pascolo.
10.
Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici
coloro
che violano le norme contenute nel regolamento sono
soggetti
all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria
da ' 5 a ' 25 (pari a L.9.681 e
L.48.407) per ogni
ara
o frazione di ara.
11.
Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici,
coloro che pongono in essere attività o eseguono
movimenti
di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il
regolamento
sono sottoposti al pagamento di una sanzione
amministrativa
pecuniaria da '105 a '630 (pari a L.203.308 e
L.1.219.850)
per ogni decara o frazione inferiore e di una
sanzione
amministrativa pecuniaria da '25 a '50 (pari a
L.48.407
e L.96.814) per ogni metro cubo di terreno
movimentato
o scavato.
12.
Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per
scopi
idrogeologici, non osservano le modalità esecutive
prescritte
dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni
sono
sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria
da '105 a '630 (pari a L.203.308 e L.1.219.850).
13.
Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di
contrassegno
rilasciato dall'ente competente per territorio sono
puniti
con il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria
da '25 a '100 (pari a L.48.407 e L.193.627) per
ogni
albero.
14.
Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai
sensi
dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti
sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da '52 a '520 (pari a L.100.686 e
L.1.006.860) per ogni
pianta
con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;
b) da '80 a '800 (pari a L.154.902 e
L.1.549.016) per ogni
pianta
con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e
trenta
centimetri;
c) da '105 a '1.050 (pari a L.203.308 e
L.2.033.084) per ogni
pianta
con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno
e
cinquanta centimetri;
d) da '260 a '2.600 (paria a L.503.430 e
L.5.034.302) per
ogni
pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra
cinquantuno
e settanta centimetri;
e) da '520 a '5.200 (pari a L.1.006.860 e
L.10.068.604) per
ogni
pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a
settanta
centimetri.
15.
Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai
sensi
del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di
una
sanzione amministrativa pecuniaria da '105 a '630 (pari
a
L.203.308 e L.1.219.850) e l'ente autorizzante provvede
d'ufficio
al reimpianto a spese dell'inadempiente.
16.
Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui
all'art.
14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da
'3 a '30 (pari a L.5.809 e L.58.088) per ciascun
esemplare
e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.
17.
Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca
delle
piante.
18.
Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1
dell'art.
15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma
2
del medesimo articolo sono puniti con
la sanzione
amministrativa
pecuniaria da '260 a '2.600 (pari a L.503.430
e
L.5.034.302).
19.
Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3
dell'art.
15 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria
da '26 a '260 (pari a L.50.343 e L.503.430) per
ciascun
esemplare.
20.
Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24
si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da '13 a
'130
(pari a L.25.172 e L.251.715).
21.
Per le violazione alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3
dell'art.
24 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 10
della
legge 21 novembre 2000, n. 353.
22.
Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le
sanzioni
previste dagli art. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio
1973,
n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO
49
(Norme
transitorie)
1.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 si
applica
per quanto non in contrasto con la presente legge il
regolamento
regionale 8 giugno 1981, n.1 con le relative
sanzioni.
2.
Fino all'approvazione degli elenchi di cui agli artt. 12, comma
1,
14 comma 1 e 15 comma 1 restano in vigore le tabelle A, B e
C
allegate alla legge regionale 18 novembre 1987, n.49.
3.
Fino all'approvazione del censimento di cui all'art. 12,
comma
3, sono piante censite quelle di cui
alle deliberazioni
della
Giunta regionale n. 3421 del 18 aprile
1991, n. 6299 del 2
luglio
1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991.
4.
Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 33, comma 3,
le
norme del Capo I del Titolo IV si applicano alle specie di cui
alla
tabella A allegata alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e
successive
modificazioni ed integrazioni.
5.
Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 già in
possesso
dei vivai prima dell'entrata in vigore della presente
legge
o comunque già raccolto o in produzione, può essere
coltivato,
utilizzato e venduto sulla base della norme vigenti
precedentemente
all'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
50
(Modifiche
di norme)
1.
Il comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 2 marzo 1999,
n.
3 è sostituito dal seguente:
"1.
I comuni di cui all'articolo 111, comma 2, esercitano le
funzioni
amministrative previste dall'articolo 110 affidandole ad
una
delle comunità montane limitrofe.".
2.
Il comma 5 dell'art. 10 della legge
regionale 24 marzo 2000
n.
27 è sostituito dal seguente:
"5.
Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lett. c)
dell'art.
9, il censimento delle aree boscate di cui è vietata, in
ogni
caso la trasformazione in altre qualità di coltura e la loro
definizione
in termini fondiari, è effettuato dai Comuni nel PRG,
parte
strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP.".
3.
Il comma 1 dell'art. 15 della legge
regionale 24 marzo 2000
n.
27 è sostituito dal
seguente:
"1.
Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla
definizione
dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001,
n.
28.".
4.
Il comma 2 dell'art. 15 della legge
regionale 24 marzo 2000
n.
27 è sostituito dal
seguente:
"2.
Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o
totalmente
distrutto da incendi, alluvioni o frane sono
ulteriormente
disciplinate dal PTCP quale piano
paesistico-ambientale,
ai fini della tutela e salvaguardia
dell'estensione
della superficie boscata e delle relative radure
perimetrali
o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi
interventi
edilizi.".
5.
Il comma 8 dell'art. 15 della legge
regionale 24 marzo 2000
n.
27 è sostituito dal
seguente: "8. Gli impianti di arboricoltura
da
legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono
individuati
dalla Giunta regionale su apposita cartografia.".
6.
Al comma 6 dell'art. 5 della legge
regionale 3 gennaio 2000,
n.
2 il termine "Provincia" è
sostituito da "Regione".
7.
Il comma 4 dell'art. 15 della legge
regionale 28 febbraio
1994,
n.6 modificata ed integrata
dalla legge regionale 26
marzo
1997, n.10 è sostituito dal
seguente:
"4.
La produzione, commercializzazione o distribuzione a
qualsiasi
titolo di piantine micorizzate con funghi del genere
Tuber
(tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare
le
norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la
certificazione
della pianta simbionte e della specie di tartufo
utilizzata.".
ARTICOLO
51
(Abrogazione
di norme)
1.
Sono abrogate le seguenti norme di legge:
a) la legge regionale 14 maggio 1979
n. 23;
b) la legge regionale 14 gennaio
1977, n. 4;
c) la legge regionale 18 marzo 1980,
n. 19;
d) la legge regionale 8 giugno 1981,
n. 32;
e) la legge regionale 12 agosto 1981,
n. 55;
f) la legge regionale 16 dicembre
1983, n.47;
g) il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno
h) la legge regionale 4 agosto 1987,
n. 37;
i) la legge regionale 18 novembre
1987, n.49;
j) la legge regionale 4 aprile 1990,
n.11;
k) la legge regionale 15 gennaio
1998, n.2;
l) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 112 e
gli articoli 113, 114 e 115
della
legge regionale 2 marzo
1999, n.3;
m) l'art. 10 della legge regionale 9 marzo 2000,
n.19.
Formula
Finale:
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge della Regione dell'Umbria.
Data
a Perugia, addì 19 novembre 2001
ALLEGATO
1:
NOTE:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta
dell'Assessore
Bocci, deliberazione n.434 del 2 maggio 2001,
atto
consiliare n.647 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare
permanente
"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del
territorio
- Ambiente e infrastrutture - Formazione
professionale",
il 14 maggio 2001.
-
Effettuata sull'atto un'audizione
in data 28 giugno 2001.
-
Testo licenziato dalla IIa
Commissione consiliare
permanente
il 20 settembre 2001, con parere e relazione dei
Consiglieri
Brozzi, per la maggioranza, e Laffranco, per la
minoranza
(atto n.647/bis).
-
Esaminato ed approvato dal Consiglio
regionale nella
seduta
del 9 ottobre 2001, deliberazione n. 148.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art.1, comma 3:
-
La legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "Legge-quadro in
materia
di incendi boschivi", è pubblicata nella G.U. n.280 del
30
novembre 2000.
Nota
all'art.3, comma 4:
-
Il testo dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968 recante "Limiti
inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati
e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge
6 agosto 1967, n. 765" (pubblicato nella G.U. n.97 del 16
aprile
1968), è il seguente:
"Art.
2. Zone territoriali omogenee.
Sono
considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A)
le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale
o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,
che
possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B)
le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse
dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le
zone
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della
zona
e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5
mc/mq;
C)
le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che
risultino inedificate o nelle quali la edificazione
preesistente
non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui
alla
precedente lettera B);
D)
le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per
impianti
industriali o ad essi assimilati;
E)
le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle
in
cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il
frazionamento
delle proprietà richieda insediamenti da
considerare
come zone C);
F)
le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse
generale".
Nota
all'art. 4, comma unico, lett. a):
-
Il Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n.3267 recante
"Riordinamento
e riforma della legislazione in materia di boschi
e
di terreni montani" (pubblicato nella G.U. n.117 del 17 maggio
1924),
è stato modificato ed integrato con R.D.L. 3 gennaio
1926,
n.23 (in G.U. n.11 del 15 gennaio 1926), con R.D. 13
febbraio
1933, n. 215 (in G.U. n.79 del 4 aprile 1933), e con
legge
25 luglio 1952, n. 991 (in G.U. n.176 del 31 luglio 1952).
Nota
all'art. 5, comma 3, lett. c):
-
Il testo dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 29 ottobre 1999,
n.490
recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia
di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della
L. 8 ottobre 1997, n. 352" (pubblicato nel S.O. alla G.U.
n.302
del 27 dicembre 1999), è il seguente:
"Articolo
146. Beni tutelati per legge. Omissis
2.
Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle
aree
che alla data del 6 settembre 1985:
a)
erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b)
limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione,
erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma
del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone
diverse
da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti
di
tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a
norma
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
omissis".
Note
all'art. 7, comma 2:
-
La legge regionale 24 marzo 2000, n.27 recante "Piano
urbanistico
territoriale", è pubblicata nel Suppl. Straord. al
B.U.R.
n.31 del 31 maggio 2000). Per il testo dell'art. 15,
comma
7, della stessa legge regionale, si vedano le note
all'art.
50.
-
Il testo dell'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2
recante
"Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso
di
materiali provenienti da demolizioni " (pubblicata nel S.O. n.3
al
B.U.R. n.2 del 12 gennaio 2000), è il seguente:
"Art.
10. (Garanzie patrimoniali).
1. Il rilascio dell'autorizzazione è
subordinato alla
presentazione
da parte dell'istante a favore del Comune, di una
cauzione
o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio
di
preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del
codice
civile. La garanzia è di entità tale da garantire
l'esecuzione
di tutte le opere relative alla realizzazione del
progetto
ed alla ricomposizione ambientale.
2. L'importo della garanzia è determinato
dal Comune con
riferimento
al prezzario regionale ed aggiornato ogni due anni
sulla
base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
3. Lo svincolo della garanzia di cui al
comma 1 è disposto
dal
Comune previo accertamento, ai sensi dell'art. 13, della
avvenuta
realizzazione delle opere in conformità al progetto ed
al
provvedimento di autorizzazione.
4. A richiesta degli interessati la
garanzia può essere
svincolata
anche parzialmente, con cadenza minima annuale,
per
l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale
realizzate".
Nota
all'art. 8, comma 3:
-
Il testo dell'art. 152, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 29 ottobre
1999,
n. 490 (si veda la nota all'art. 5, comma 3, lett. c)), è il
seguente:
"Articolo
152. Interventi non soggetti ad autorizzazione.
1.
Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
omissis
c)
per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere
di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi
nei
boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146,
purché
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in
materia".
Nota
all'art. 17, comma unico:
-
Il testo dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (si
veda
la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1.
Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi
comprendono
le attività di ricognizione, sorveglianza,
avvistamento,
allarme e spegnimento con mezzi da terra e
aerei.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività
della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina
sul
territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo
unificato
(COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta
aerea
antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia
operativa
e provvedendo al potenziamento e
all'ammodernamento
di essa. Il personale addetto alla sala
operativa
del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo
nazionale
dei vigili del fuoco.
3.
Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3,
commi
1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle
proprie
strutture antincendio con quelle statali istituendo e
gestendo
con una operatività di tipo continuativo nei periodi a
rischio
di incendio boschivo le sale operative unificate
permanenti
(SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie
strutture
e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle
squadre
a terra:
a)
di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili
del
fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di
programma;
b)
di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,
riconosciute
secondo la vigente normativa, dotato di adeguata
preparazione
professionale e di certificata idoneità fisica
qualora
impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
c)
di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle
Forze
di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente
necessità,
richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà
disporre
l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d)
di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di
programma.
4.
Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta
aerea
di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e
tramite
le SOUP di cui al comma 3.
5.
Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a
terra
anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per
lo
spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni
possono
avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i
centri
operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6.
Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività
connesse
alle finalità di cui alla presente legge deve essere
prevalentemente
impiegato nelle attività di prevenzione di cui
all'articolo
4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi
di
maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al
personale
che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui
all'articolo
5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire
compensi
incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in
termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco".
Nota
all'art. 19, comma 2, lett. b):
-
Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre
2000,
n. 353, si veda la nota all'art. 17, comma unico.
Nota
all'art. 20, commi 1, 3 lett. o), e 4 lett. b):
-
Per il testo dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre
2000,
n. 353, si veda la nota all'art. 17, comma unico. Il testo
dell'art.
8, comma 2, della stessa legge, è il seguente:
"Art.
8. Aree naturali protette. Omissis
2.
Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è
predisposto
un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di
intesa
con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori,
sentito
il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce
un'apposita
sezione del piano regionale di cui al comma 1
dell'articolo
3. omissis".
Nota
all'art. 22, comma unico:
-
La legge regionale 25 maggio 1994, n.15 recante "Disciplina
del
volontariato", è pubblicata nel B.U.R. n.23 del 1° giugno
1994.
Nota
all'art. 24, commi 3 e 4:
-
Il testo dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (si
veda
la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.
1.
Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi
dal fuoco non possono avere una destinazione diversa
da
quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È
comunque
consentita la costruzione di opere pubbliche
necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell'ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili
situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli
eventi
previsti dal presente comma, deve essere
espressamente
richiamato il vincolo di cui al primo periodo,
pena
la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti
soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di
strutture
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attività
produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione
sia
stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla
base
degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa
autorizzazione
o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui
predetti
soprassuoli, le attività di rimboschimento e di
ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche,
salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'ambiente,
per le aree naturali protette statali, o dalla
regione
competente, negli altri casi, per documentate situazioni
di
dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento
per la tutela di particolari valori ambientali e
paesaggistici.
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente
ai
soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo
e
la caccia.
2.
I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di
approvazione
del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo
3,
a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi
dal
fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati
dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato
annualmente.
L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere
esposto
per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per
eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano
le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi
sessanta
giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
È
ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione
delle
prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo
che
siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per
ciascun
divieto, dal medesimo comma 1.
3.
Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli
delle
zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si
applica
una sanzione amministrativa, per ogni capo, non
inferiore
a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso
di
trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli
si
applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire
400.000
e non superiore a lire 800.000.
4.
Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici
nonché
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili
ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi
del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma,
lettera
c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella
sentenza
di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il
ripristino
dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5.
Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono
vietate
tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma
3,
lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio.
6.
Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore
a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali
sanzioni
sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile
appartenga
a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi
3
e 6.
7.
In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte
di
esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al
comma
6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione
o
del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività.
8.
In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
legge
8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno
ambientale,
alla cui determinazione concorrono l'ammontare
delle
spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al
soprassuolo
e al suolo".
Nota
all'art. 31, comma 2:
-
Il testo dell'art. 28 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante
"Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
(pubblicato
nel S.O. alla G.U. n.227 del 28 settembre 2000), è il
seguente:
"Articolo
28. Funzioni.
1.
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a
questi
conferite dalla Regione spetta alle comunità montane.
Spetta,
altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra
funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla
Regione.
2.
Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla
legge
e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla
Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.
3.
Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed
interventi
e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi
dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli
previsti
dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che
possono
concorrere alla realizzazione dei programmi annuali
operativi
di esecuzione del piano.
4.
Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche
del
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione
del
piano territoriale di coordinamento.
5.
Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi
aggiornamenti
sono adottati dalle comunità montane ed
approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla
legge
regionale.
6.
Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da
altri
soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati
esclusivamente
ai territori classificati montani.
7.
Alle comunità montane si applicano le disposizioni
dell'articolo
32, comma 5"
Note
all'art. 33, comma 1:
-
La legge 22 maggio 1973, n.269 recante "Disciplina della
produzione
e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento"
(pubblicata nella G.U. n.148 dell'11 giugno
1973),
è stata modificata ed integrata con D.P.R. 10 maggio
1982,
n.494 (in G.U. n.211 del 3 agosto 1982), con D.M. 15
luglio
1998 (in G.U. n.263 del 10 novembre 1998) e con legge
21
dicembre 1999, n. 526 (in S.O. alla G.U. n.13 del 18 gennaio
2000).
-
La legge 14 febbraio 1994, n. 124 recante "Ratifica ed
esecuzione
della convenzione sulla biodiversità, con annessi,
fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992", è pubblicata nel S.O.
alla
G.U. n.44 del 23 febbraio 1994.
Nota
all'art. 37, comma 3, lett. b):
-
La Direttiva del Consiglio 1999/105/CE del 22 dicembre 1999
relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione,
è pubblicata nella G.U.C.E. n.L11 del 15
gennaio
2000.
Nota
all'art. 40, comma unico:
-
La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino delle
funzioni
e dei compiti amministrativi del sistema regionale e
locale
delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15
marzo
1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112",
è pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999). Per il
testo
dell'art.112, comma 6, della stessa legge regionale, si
vedano
le note all'art. 51, comma unico.
Nota
all'art. 41, comma unico, lett. a):
-
La legge regionale 9 marzo 2000, n.19 recante "Disciplina dei
territori
montani e delle Comunità montane e modificazione
della
legge regionale 2 marzo 1999, n.3", è pubblicata nel
B.U.R.
n.15 del 16 marzo 2000).
Nota
all'art. 42, comma 2:
-
La legge regionale 18 novembre 1987, n.49 recante "Nuove
norme
per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la
protezione
degli alberi e della flora spontanea", è pubblicata nel
B.U.R.
n.86 del 23 novembre 1987).
Nota
all'art. 43, comma 1:
-
La legge regionale 4 agosto 1987, n.37 recante "Norme in
materia
di prevenzione e repressione degli incendi boschivi", è
pubblicata
nel B.U.R. n.56 del 5 agosto 1987).
Nota
all'art. 45, comma unico:
-
Il testo dell'art. 9, comma 4, legge regionale 9 marzo 2000, n.
19
(si veda la nota all'art. 41, comma unico, lett. a)), è il
seguente:
"Art.
9. (Criteri di ripartizione ed erogazione
finanziamenti).omissis
4. Alla erogazione dei finanziamenti del
fondo per gli
investimenti
delle Comunità montane l'Amministrazione
regionale
provvede:
a) quanto all'ottantacinque per cento,
quale anticipazione,
all'atto
del riparto;
b) quanto alla rimanente quota,
all'approvazione degli atti
attestanti
l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori. omissis".
Nota
all'art. 46, comma unico:
-
La legge regionale 23 marzo 2000, n.25 recante "Attribuzione
all'Azienda
vivaistica regionale, di cui all'art.112 della L.R. 2
marzo
1999, n.3, di un finanziamento per la costituzione del
capitale
sociale e di un contributo annuo per lo svolgimento
delle
funzioni di interesse pubblico", è pubblicata nel B.U.R.
n.19
del 31 marzo 2000).
Nota
all'art. 47:
-
La legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina
generale
della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento
contabile
e dei controlli interni della Regione dell'Umbria"
(pubblicata
nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è stata
modificata
ed integrata con legge regionale 9 marzo 2000, n. 18
(in
Suppl. Straord. n.3 al B.U.R. n.14 del 15 marzo 2000).
Note
all'art. 48:
-
La legge 24 novembre 1981, n.689 recante "Modifiche al
sistema
penale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.329 del 30
novembre
1981), è stata modificata ed integrata con D.L. 2
dicembre
1985, n.688 (in G.U. n.283 del 2/12/1985) convertito,
con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n.11 (in G.U.
n.25
del 31/1/86), con D.Lgs. 28 luglio 1989, n.271 (in S.O. alla
G.U.
n.182 del 5/8/89), con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in
S.O.
alla G.U. n.114 del 18/5/92), con D.L. 14 giugno 1993, n.
187
(in G.U. n.137 del 14/6/93) convertito, con modificazioni,
dalla
legge 12 agosto 1993, n. 296 (in G.U. n.188 del 12/8/93),
con
legge 28 dicembre 1993, n. 562 (in G.U. n.306 del
31/12/93),
con D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. n.181 del
4/8/94),
con D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 (in S.O. alla G.U.
n.5
dell'8/1/98), con D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213 (in S.O. alla
G.U.
n.157 del 8/7/98), con legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in
S.O.
alla G.U. n.302 del 29/12/98), con D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n.
46 (in S.O. alla G.U. n.53 del 5/3/99), con legge 3 agosto
1999,
n. 265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6/8/99), con D.Lgs. 30
dicembre
1999, n. 507 (in S.O. alla G.U. n.306 del 31/12/99) e
con
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. n.302 del
29/12/2000).
-
La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 recante "Norme per
l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza
della Regione e di enti da essa delegati"
(pubblicata
nel B.U.R. n.36 del 2 giugno 1983), è stata
modificata
ed integrata con legge regionale 16 dicembre 1986,
n.
46 (in B.U.R. n.93 del 19 dicembre 1986).
-
Il testo dell'art.108 legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (si veda
la
nota all'art.40, comma unico), è il seguente:
"Art.
108. (Funzioni concernenti la polizia amministrativa).
1. Le funzioni ed i compiti
amministrativi relativi alla polizia
amministrativa
regionale e locale sono quelli relativi alle
misure
di cui all'articolo 159, comma 1 del d.lgs. 112/1998.
2. La regione e gli enti locali, nelle
materie di cui alla
presente
legge, esercitano tutte le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa
non riservati allo Stato, ivi compresi
l'accertamento
delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni
amministrative
ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983,
n.
15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Alla regione è riservato, ai sensi
dell'articolo 162, comma
1
del d.lgs. 112/1998, il rilascio dell'autorizzazione per
l'espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori
su
strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito
della
medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. I comuni esercitano, in particolare,
le funzioni ed i compiti
ad
essi trasferiti ai sensi dell'articolo 163, comma 2 del d.lgs.
112/1998.
5. Le province esercitano, in
particolare, le funzioni ed i
compiti
ad esse trasferite ai sensi dell'articolo 163, comma 3
del
d.lgs. 112/1998.
6. La regione e gli enti locali
disciplinano, rispettivamente
con
legge e con regolamento, il servizio di polizia
amministrativa,
in conformità ai principi di cui al Titolo V della
Costituzione
ed a quelli stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
materie
ad esso riservate".
-
Per il testo dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
si
veda la nota all'art. 24, commi 3 e 4.
-
Il testo degli artt. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio 1973,
n.269
(si vedano le note all'art. 33, comma 1), è il seguente:
"Art.
25.
Chiunque
esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita
del
materiale forestale di propagazione destinato al
rimboschimento
senza la licenza prescritta dal precedente
articolo
2 è punito con la sanzione amministrativa da lire
200.000
a lire 2.000.000.
Si
applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento
di una somma da lire 20 mila a lire 100 mila nel
caso
di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare
la
consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato
regionale
delle foreste previsto al precedente articolo 4.
Si
applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento
di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila nel
caso
di violazione delle norme relative al trasporto delle
sementi
ed alla rimozione dei cloni di cui ai precedenti articoli
20,
lettera d) e 22, primo comma, e da lire 10 mila a lire 100
mila
nel caso di violazione delle altre norme del medesimo
articolo
20.
Art.
26.
Chiunque
omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di
carico
e scarico prescritto dal precedente articolo 5, primo
comma,
è punito con la sanzione amministrativa da lire
400.000
a lire 2.000.000.
Art.27.
Chiunque
trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in
commercio
materiale forestale di propagazione destinato ai
rimboschimenti
senza poterne dimostrare la provenienza o
l'identità
clonale come prescritto dal precedente articolo 11,
primo
comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire
40.000
a lire 100.000, con un minimo in ogni caso di lire
200.000,
per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o
per
ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze,
astoni
o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o
messi
altrimenti in commercio.
Il
personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione,
procede
al sequestro preventivo, della durata massima di
giorni
cinque, del materiale forestale.
Entro
il suddetto termine il capo dell'Ispettorato ripartimentale
delle
foreste può confermare il sequestro. A richiesta, il
materiale
sequestrato può essere custodito in luogo indicato
dalla
ditta interessata. Il verbale di sequestro ed il
provvedimento
di conferma di esso debbono essere inviati al
pretore
competente per territorio unitamente al verbale di
accertamento
del reato di cui al primo comma.
Nel
caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal
precedente
articolo 6 si applica la sanzione amministrativa
consistente
nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire
100
mila.
Nel
caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal
precedente
articolo 10, si applica la sanzione amministrativa
consistente
nel pagamento di una somma da lire 100 mila a
lire
1 milione, con un minimo in ogni caso:
a)
di lire 150 mila per ogni cartellino
non regolarmente
compilato
ovvero omesso;
b)
di lire 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucro
non
chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero
omesso.
Si
applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento
di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in
caso
di violazione delle norme della presente legge, per le
quali
non sia già prevista una specifica sanzione".
Note
all'art. 49, commi 1, 2, 3 e 4:
-
Il regolamento regionale 8 giugno 1981, n.1 recante
"Prescrizioni
di massima e di polizia forestale per i boschi e i
terreni
di montagna sottoposti a vincoli", è pubblicato nel S.O. al
B.U.R.
n.31 del 10 giugno 1981.
-
Si riportano le tabelle A e B allegate alla legge regionale 18
novembre
1987, n.49 (si veda la nota all'art. 42, comma 2):
"Tabella
"A" - PIANTE SOTTOPOSTE A TUTELA
1) Bagolaro Celtis
australis
2) Castagno Castanea
sativa
3) Castagno giapponese Castanea crenata
4) Cerro Quercus
cerris
5) Cipresso comune Cupressus sempervirens
6) Faggio Fagus
sylvatica
7) Farnetto Quercus
frainetto
8) Farnia Quercus
robur - Quercus pedunculata
9) Ippocastano Aesculus hippocastanum
10)
Leccio Quercus ilex
11)
Noce Juglans regia
12)
Noce nero Juglans nigra
13)
Pioppo cipressino Populus nigra var.
Italica p. pyramidalis
14)
Pino d'aleppo Pinus halepensis
15)
Pino domestico Pinus pinea
16)
Pino marittimo Pinus pinaster
17)
Platano occidentale Platanus
hybrida
18)
Platano orientale Platanus orientalis
19)
Rovere Quercus petrea - Quercus sessilis
20)
Roverella Quercus pubescens -
Quercus lanuginosa
21)
Sughera Quercus suber
22)
Tasso Taxus baccata
23)
Tiglio nostrale Tilia
plathyphyllos
24)
Tiglio selvatico Tilia cordata
25)
Cedri di qualsiasi specie
26)
Abeti di qualsiasi specie
27)
Aceri di qualsiasi specie
Tabella
"B" - SPECIE ERBACEE ED ARBUSTIVE SOTTOPOSTE
A
TUTELA
1) Aconito giallo Aconitum lamarckii
2) Agrifoglio Ilex
aquifolium
3) Alaterno Rhamnus
alaternus
4) Anellina Coronilla
valentina
5) Asfodelo giallo Asphodeline lutea
6) Astro alpino Aster alpinus
7) Bivonea di savi Ionopsidium savianum
8) Camedrio alpino Dryas octopetala
9) Campanula di scheuchzer Campanula scheuchzeri
10)
Campanula di tanfani Campanula
tanfanii
11)
Campanula turchina Campanula
persicifolia
12)
Cerretta maggiore Serratula nudicaulis
13)
Dafne spatolata Daphne oleoides
14)
Efedra nebrodense Ephedra major
15)
Erba crociona, more di volpe Paris
quadrifolia
16)
Falso colchico Bulbocodium vernum
17)
Fiorcappuccio, aquilegia Aquilegia
vulgaris
18)
Genepi nero Artemisia glacialis
19)
Genziana appenninica Gentiana
dinarica
20)
Genziana maggiore Gentiana
lutea
21)
Genziana nivale Gentiana nivalis
22)
Genziana primaticcia Gentiana
verna
23)
Genzianella alata Gentiana utricolosa
24)
Genzianella delle Dolomiti Gentianella
anisodonta
25)
Genzianella napoletana Gentianella
columnae
26)
Giglio di montagna Lilium martagon
27)
Giglio rosso Lilium bulbiferum
28) Ginepro nero Juniperus communis
29)
Ipocisto rosso Cytinus ruber
30)
Issopo Hyssopus officinalis
31)
Lentisco Pistacia lentiscus
32)
Linaria alpina Linaria alpina
33)
Lunaria odorosa Lunaria rediviva
34)
Meleagride minore Fritillaria tenella
35)
Muschi di tutte le specie
36)
Narciso Narcisus poeticus
37)
Ninfea bianca Nymphaea alba
38)
Ninfea gialla Nuphar luteum
39)
Ofridi di tutte le specie Ophrys
SP.P.
40)
Orecchia d'orso Primula auricula
41)
Orchidee di tutte le specie Orchis
SP.P.
42)
Peonia femmina Paeonia officinalis
43)
Pulsatilla alpina Pulsatilla
alpina
44)
Pungitopo Ruscus aculeatus
45)
Semprevivo aracnoideo Sempervivum
arachnoideum
46)
Stella alpina Leontopodium njvale
47)
Tasso, albero della morte Taxus
baccata
48)
Tulipano dei campi Tulipa
sylvestris".
-
La tabella C allegata alla legge regionale 18 novembre 1987,
n.49
(si veda la nota all'art. 42, comma 2), è stata integrata con
D.G.R.
30 dicembre 1994, n. 10794 (pubblicata nel B.U.R. n.9
del
22 febbraio 1995).
-
La deliberazione della Giunta regionale n.3421 del 18 aprile
1991
recante "L.R. n.49/1987 - art. 11. Approvazione del
censimento
delle piante ricadenti nei comprensori delle
Comunità
montane Alto Chiascio, Monte Subasio, Monti del
Trasimeno,
Monti Martani e del Serano, Alto Tevere Umbro e
Valle
del Nera, Monte S. Pancrazio, Valnerina, Comuni di
Torgiano,
di Porano e di Sangemini", è pubblicata nel B.U.R.
n.28
del 5 giugno 1991.
-
La deliberazione della Giunta regionale n.6299 del 2 luglio
1991
recante "L.R. n.49/1987 - art. 11 - terzo comma.
Integrazione
elenchi delle piante censite", è pubblicata nel
B.U.R.
n.37 del 31 luglio 1991.
-
La deliberazione della Giunta regionale n.10326 del 19
novembre
1991 recante "Legge regionale 49/87 - art. 11.
Approvazione
censimento e adempimenti connessi, Comunità
montane
Amerino e Croce di Serra, Monte Peglia e Selva di
Meana
e Comuni di Bastia, Giove e Penna in Teverina", è
pubblicata
nel B.U.R. n.57 dell'11 dicembre 1991.
-
Si riporta la tabella di cui all'Allegato A della legge 22 maggio
1973,
n.269 (si vedano le note all'art. 33, comma 1):
"Allegato
A.
La
disciplina prevista dal presente decreto per i materiali
forestali
di propagazione si applica alle piante forestali
sottoindicate:
Abies
alba Mill. Abete
Abies
cephalonica (Loud) Abete greco
Acer
pseudoplatanus L. Acero montano
Castanea
saliva Mill. Castagno
Cupressus
sempervirens L. Cipresso
Fraxinus
excelsior L. Frassino maggiore
Juglans
regia L. Noce comune ed ibridi
interspecifici
Juglans
nigra L. Noce nero ed ibridi interspecifici
Larix
decidua Mill. Larice
Larix Kaempferi Car = Larix
leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord. Larice giapponese
Picea abies Karst. Picea, abete rosso
Picea sitchensis Carr. = Picea
sitchensis Trautv. e Mey Picea di Sitka
Pinus cembra L.CembroPinus halepensis Mill. Pino
d'Aleppo
Pinus
uncinata Mill. = Pinus
mugo
uncinata Ramond Pino uncinato
Pinus nigra Arn. Pino nero d'Austria - di
Villetta
Barrea - pino laricio
Pinus leucodermis Ant. = Pinus haldreichii
Christ. var. leucodermis Ant. Pino
loricato
Pinus
pinaster Ait. Pino marittimo
Pinus
pinea L. Pino domestico
Pinus
sylvestris L. Pino silvestre
Pinus
strobus L. Pino strobo
Pinus
radiata D. Don. = Pinus insignis Doug. Pino
insigne
Pseudotsuga
menziesii Franco = Pseudotsuga
taxsifolia
Britt. Douglasia
Alnus
cordata Loisel. = Alnus cordifolia Ten. Ontano
napoletano
Eucalyptus sp. pl. Eucalitti
Fagus
sylvatica L. Faggio
Populus sp. pl. Pioppi
Prunus
avium L. Ciliegio selvatico
Quercus
ilex L. Leccio
Quercus
pubescens Willd. Roverella
Quercus
rubra L. = Quercus borealis Michx Quercia
rossa
Quercus
robur L. = Quercus pedunculata Ehrh Farnia
Quercus
cerris L. Cerro
Quercus
petraea Liebl. = Quercus
sessiliflora
sal. Rovere
Quercus
suber L. Sughera
Tilia
cordata Mill. Tiglio montano".
Note
all'art. 50:
-
Il testo vigente dell'art. 126 della legge regionale 2 marzo
1999,
n. 3 (si veda la nota all'art. 40, comma unico), così come
modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
126. (Esercizio provvisorio e potere sostitutivo).
1. I comuni di cui all'articolo 111,
comma 2, esercitano le
funzioni
amministrative previste dall'articolo 110 affidandole ad
una
delle comunità montane limitrofe.
2. Qualora i comuni di cui al comma 1,
non procedano
all'affidamento
delle funzioni ivi previste ad una delle comunità
montane
limitrofe, la Giunta regionale, previa diffida a
provvedere
entro un termine non superiore ai 90 giorni, procede
in
via sostitutiva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai
sensi
dell'articolo 15, comma 8, lettera e) della l.r. 34/1998".
-
Il testo vigente degli artt. 10 e 15 della legge regionale 24
marzo
2000, n. 27 (si vedano le note all'art. 7, comma 2), così
come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
10. (Zone critiche di adiacenza tra insulae, corridoi
ecologici,
zone di discontinuità ecologica).
1. Nelle zone critiche di adiacenza tra
le insulae ecologiche
di
cui alla lett. b) dell'art. 9, il PTCP elabora, per il sistema di
protezione
faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per
la
pianificazione comunale finalizzati al mantenimento delle
biodiversità
ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli
ambiti
che costituiscono le insulae e corridoi ecologici.
2. Il PRG, parte strutturale, localizza
in termini fondiari, alla
scala
non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al
comma
1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative
di
assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni
finalizzate
alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento
degli
elementi vegetazionali prevedendo le modalità di
attuazione
degli interventi.
3. Nei corridoi ecologici localizzati nel
PRG, è consentita la
realizzazione
di opere infrastrutturali non costituenti barriera,
nonché
di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano
adeguate
alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, art. 11,
comma
2 e siano previsti interventi di riambientazione.
4. Nei corridoi ecologici è vietato
alterare in maniera
permanente
la vegetazione legnosa spontanea preesistente a
seguito
di interventi agricolturali e silvicolturali o per
l'esecuzione
di opere pubbliche e private, con l'esclusione di
quelle
indicate al comma 3. E' comunque consentita la
coltivazione
con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in
tali
corridoi non possono essere comprese aree urbanizzate o
oggetto
di previsione edificatoria.
5. Nelle zone di discontinuità ecologica
di cui alla lett. c)
dell'art.
9, il censimento delle aree boscate di cui è vietata, in
ogni
caso la trasformazione in altre qualità di coltura e la loro
definizione
in termini fondiari, è effettuato dai Comuni nel PRG,
parte
strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP.
6. La Regione nelle zone di discontinuità
ecologica incentiva
la
ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di
loro
le aree boscate di cui al comma 5, al fine di ristabilire la
continuità
con le insulae ecologiche.
Art. 15. (Aree boscate).
1. Per la definizione di
aree boscate si fa riferimento alla
definizione
dell'art.5 della legge regionale 19 novembre 2001,
n.
28.
2. Le aree boscate e quelle dove il bosco
è parzialmente o
totalmente
distrutto da incendi, alluvioni o frane sono
ulteriormente
disciplinate dal PTCP quale piano
paesistico-ambientale,
ai fini della tutela e salvaguardia
dell'estensione
della superficie boscata e delle relative radure
perimetrali
o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi
interventi
edilizi.
3. I Comuni recepiscono nel PRG parte
strutturale, le
perimetrazioni
delle aree boscate in conformità alla definizione
di
cui al comma 1 ed alla disciplina del PTCP, ed individuano,
nelle
aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività
edilizia
è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d)
della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. La Regione destina risorse finanziarie
per valorizzare le
fasce
di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un
adeguato
reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per
produzioni
ecocompatibili.
5. Le aree boscate non sono computabili
ai fini
dell'applicazione
della densità edilizia prevista per le zone
agricole
dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n.
53,
e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nelle aree boscate sono consentiti gli
interventi sul
patrimonio
edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 della legge
regionale
2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni
ed
integrazioni.
7. Nelle aree boscate e nelle fasce di
transizione è
consentita
altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e
puntuali
di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata
l'impossibilità
di soluzioni alternative, nonché le opere di
sistemazione
idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla
legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi
indicate.
8. Gli impianti di arboricoltura da
legno, gli imboschimenti ed
i
rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su
apposita
cartografia".
-
Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 3 gennaio
2000,
n. 2 (si vedano le note all'art. 7, comma 2), così come
modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
5. (Aree di cava).
1. L'estrazione di materiale di cava di
cui all'art. 2, con le
modalità
di escavazione e di ricomposizione ambientale
previste
nel Regolamento tecnico attuativo di seguito
denominato
R.T.A., proposto dalla Giunta regionale ed
approvato
dal Consiglio regionale entro sessanta giorni
dall'entrata
in vigore della presente legge, è consentita nelle
aree
del territorio regionale destinate dallo strumento
urbanistico
generale comunale ad attività estrattiva, ai sensi del
comma
2 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
2. E' vietato comunque l'esercizio
dell'attività estrattiva:
a) nei fiumi e torrenti e fino a cento
metri dal piede dell'argine
o
dalla sponda, nei laghi e fino a cento metri dalla linea
corrispondente
alla quota del massimo invaso;
b) nelle aree archeologiche individuate
ai sensi della legge 1
giugno
1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) negli ambiti di coltivazione di acque
minerali e termali,
nelle
zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque
destinate
al consumo umano ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.P.R.
24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti dall'art. 21 del
D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152;
d) nei siti di interesse comunitario
(S.I.C.), nelle zone di
protezione
speciale (Z.P.S.) e nei siti di interesse regionale
(S.I.R.);
e) nei parchi e nelle aree naturali protette,
istituite ai sensi
delle
leggi nazionali e regionali;
f) nei boschi di latifoglie di alto fusto
o in conversione ad alto
fusto,
nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;
g) nelle aree con acquiferi a
vulnerabilità molto elevata, così
come
definita nella cartografia ufficiale del Gruppo nazionale
difesa
catastrofi idrogeologiche, linea 4 "Valutazione della
vulnerabilità
degli acquiferi";
h) nelle aree oggetto di interventi
finanziati con fondi
comunitari,
statali e regionali, finalizzati ad attività diversa da
quella
estrattiva, limitatamente al periodo vincolato dai relativi
finanziamenti.
3. Gli ambiti di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) del comma
2
sono rappresentati nella Tav. 1 allegata alla presente legge.
4. Nelle aree di cui al comma 2 sono
consentiti interventi di
reinserimento
ambientale come definiti nel R.T.A.
5. Per la coltivazione di cave nelle aree
boscate oltre alla
ricomposizione
ambientale di cui all'art. 6, devono essere
effettuati
interventi di compensazione ambientale. Per
compensazione
ambientale s'intende la realizzazione di un
imboschimento,
per una superficie pari a quella interessata
dall'intervento,
a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo
di
cui abbia la disponibilità.
6. Il Comune, anche su proposta
dell'istante, può disporre la
sostituzione
dell'intervento di compensazione ambientale con
un
contributo di onere equivalente da versare alla Regione,
finalizzato
ad interventi di miglioramento del patrimonio
boschivo,
privilegiando quelli di imboschimento.
7. Gli interventi di compensazione
ambientale devono
comunque
avvenire nell'ambito del Comune interessato o dei
Comuni
limitrofi".
-
Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 28 febbraio
1994,
n. 6 recante "Disciplina della raccolta, coltivazione,
conservazione
e commercio dei tartufi" (pubblicata nel B.U.R.
n.11
del 16 marzo 1994), già modificato dalla legge regionale
26
marzo 1997, n. 10 (in B.U.R. n.17 del 2 aprile 1997), così
come
ulteriormente modificato dalla presente legge, è il
seguente:
"Art.
15. (Iniziative finanziarie).
1. La Regione, limitatamente alle esigenze
di sperimentazione,
e
le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la
valorizzazione
del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della
produzione
dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative
pubbliche,
ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione
delle
conoscenze tecnico-scientifiche.
2. Ai fini del comma 1, sulla base di
appositi piani, possono
essere
finanziate:
a)
attività formative di qualificazione
e di aggiornamento del
personale
tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché
corsi
per la vigilanza volontaria;
b) centri di ricerca e di sperimentazione,
anche per scopi
scientifici,
gestiti da Enti pubblici;
c) centri a gestione associata pubblica,
anche con la
partecipazione
di privati, per la raccolta e la conservazione dei
tartufi;
d) iniziative promozionali, pubblicitarie
informative e culturali in
materia
di tartuficoltura;
e) realizzazione da parte delle Comunità
montane, con obbligo
di
conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini
sperimentali
o dimostrativi, su terreni pubblici;
f) impianto di tartufaie coltivate,
realizzate da imprenditori
agricoli
a titolo principale, a norma del Regolamento C.E.E. 797
del
12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori
diretti,
proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti,
compartecipanti
e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato
con
l'impiego della manodopera delle Comunità montane in
base
ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni
interessati.
3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f)
del comma precedente,
sono
ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni
idonei,
compresi nelle aree di cui al successivo art. 19, con
l'obbligo
da parte del conduttore di mantenere la coltura per
almeno
10 anni.
4. La produzione, commercializzazione o
distribuzione a
qualsiasi
titolo di piantine micorizzate con funghi del genere
Tuber
(tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare
le
norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la
certificazione
della pianta simbionte e della specie di tartufo
utilizzata.
5. Il vivaio forestale regionale può
provvedere inoltre alla
produzione
di piante tartufigene idonee per incrementare le
tartufaie
controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la
valorizzazione
delle specifiche situazioni territoriali ed
ambientali
a vocazione tartufigena".
Note
all'art. 51, comma unico:
-
La legge regionale 14 maggio 1979, n.23 recante "Gestione
del
patrimonio agro-forestale regionale", è pubblicata nel
B.U.R.
n.22 del 16 maggio 1979.
-
La legge regionale 14 gennaio 1977, n.4 recante "Interventi
straordinari
per l'incremento della produzione legnosa
mediante
la esecuzione di piantagioni di specie forestali a
rapido
accrescimento", è pubblicata nel B.U.R. n.3 del 19
gennaio
1977.
-
La legge regionale 18 marzo 1980, n.19 recante "Delega alle
Comunità
montane dell'Umbria, e ai Comuni non appartenenti
ad
alcuna Comunità montana, delle funzioni amministrative in
materia
di boschi, terreni montani e movimenti di terra su
terreni
soggetti a vincolo idrogeologico", è pubblicata nel B.U.R.
n.18
del 26 marzo 1980.
-
La legge regionale 8 giugno 1981, n.32 recante "Norme
relative
alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i
boschi
e i terreni di montagna sottoposti a vincoli", è pubblicata
nel
S.O. al B.U.R. n.31 del 10 giugno 1981.
-
La legge regionale 12 agosto 1981, n. 55 recante "Norme per
la
incentivazione di attività produttive e valorizzazione delle
risorse
naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco", è
pubblicata
nel B.U.R. n.45 del 19 agosto 1981.
-
La legge regionale 16 dicembre 1983, n.47 recante "Delega
alle
Comunità montane delle funzioni amministrative e degli
interventi
per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo
socio-economico
dei territori collinari e montani", è pubblicata
nel
B.U.R. n.79 del 21 dicembre 1983.
-
Il testo vigente dell'art. 16 della legge regionale 8 giugno
1984,
n.29 recante "Norme urbanistiche ed ambientali
modificative
ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975,
n.40,
9 maggio 1977, n.20, 4 marzo 1980, n.14, 18 marzo 1980,
n.19
e 2 maggio 1980, n.37" (pubblicata nel B.U.R. n.42 del 14
giugno
1984), così come modificato dalla presente legge, è il
seguente:
"Art.
16. Modifica dell'art. 2 della legge
regionale 18 marzo
1980,
n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8
giugno
1981, n.32, in materia di vincolo idrogeologico.
Entro
18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta
regionale, su proposta delle Comunità montane o, in
caso
di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni,
competenti
per territorio, predispone la carta delle zone già
assoggettate
e di quelle da assoggettare al vincolo
idrogeologico
e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del
R.D.
30 dicembre 1923, n. 3267.
Abrogato.
I
Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge
regionale
3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed
integrazioni,
in sede di adozione degli strumenti urbanistici
generali,
che ricomprendano previsioni insediative su aree
sottoposte
a vincolo per scopi idrogeologici, devono
predisporre
uno studio idrogeologico per verificare la
compatibilità
degli interventi edificatori nelle aree medesime.
Negli
atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la
Giunta
regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base
del
regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1.
Il
sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione
edilizia
verifica la conformità del progetto con le norme e le
prescrizioni
di cui al precedente quarto comma.
Fino
a quando gli strumenti urbanistici generali non
contengono
le norme e le prescrizioni di cui al precedente
quarto
comma, le autorizzazioni in materia di vincolo
idrogeologico,
limitatamente ai terreni su cui è consentita
l'attività
edificatoria, sono concesse dal sindaco".
-
Per la legge regionale 4 agosto 1987,n.37, si veda la nota
all'art.43,
comma 1.
-
Per la legge regionale 18 novembre 1987, n.49, si veda la
nota
all'art. 42, comma 2.
-
La legge regionale 4 aprile 1990, n.11 recante "Modificazioni
ed
integrazioni della legge regionale 18 novembre 1987, n.49.
Nuove
norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per
la
protezione degli alberi e della flora spontanea", è pubblicata
nel
B.U.R. n.15 dell'11 aprile 1990.
-
La legge regionale 15 gennaio 1998, n.2 recante
"Interpretazione
autentica del disposto dell'art.3 della legge
regionale
18 novembre 1987, n.49, come modificato dall'art.1
della
legge regionale 4 aprile 1990, n.11 - Nuove norme per la
salvaguardia
dell'ambiente naturale e per la protezione degli
alberi
e della flora spontanea", è pubblicata nel B.U.R. n.5 del
21
gennaio 1998.
-
Il testo vigente dell'art. 112 della legge regionale 2 marzo
1999,
n.3 (si veda la nota all'art. 40, comma unico), così come
modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
112. (Funzioni riservate alla regione).
1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6.
La regione, per la gestione delle attività connesse al
vivaismo
pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai
sensi
dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale,
un'Azienda,
anche in forma di società di capitali a prevalente
partecipazione
pubblica, alla quale possono aderire i comuni e
gli
enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali
privati.
7. La Giunta regionale è delegata agli
adempimenti
connessi
alla costituzione dell'Azienda".
-
Per la legge regionale 9 marzo 2000, n.19, si veda la nota
all'art.
41, comma unico, lett. a).